Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è sostituito dal seguente:

      «1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi reiteratamente i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con l'arresto fino a tre anni e con la sanzione amministrativa del pagamento

 

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di una somma da euro 25.000 a euro 50.000. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi ivi previsti».